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Saldi estivi a Milano 2009: domani si parte

Pubblicato: 03 lug 2009 da Gabriele Ferraresi

saldi a milano estate 2009


Saldi moda a Milano
, luglio 2009: con la crisi che attanaglia le nostre esistenze c’è forse poco da sperperare, ma una buona occasione può essere quella dei saldi estivi. A Milano partono il 4 luglio, ecco qualche numero della Confcommercio, da prendere chiaramente con beneficio d’inventario

Ogni famiglia – secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, come vedete nell’immagine qui sopra – spenderà, in media, poco più di 240 euro per l’acquisto di articoli in saldo, per un valore complessivo di circa 3,6 miliardi di euro (il 12% circa del fatturato totale annuo del settore abbigliamento)

L’inverno scorso, non avevamo notato folle oceaniche, vedremo domani. Le indicazioni dell’associazione di categoria lasciano moltissimo alla discrezionalità degli esercenti, soprattutto in tema di cambio merce e possibilità di provare i capi, mentre più rigide sono le regole per l’indicazione del prezzo sul cartellino. Indicazioni che trovate tutte dopo il salto.

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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